LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 72
 Interventi per opere igienico - sanitarie
a favore dei Comuni delle zone terremotate
(programma 4.1.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati, con il DPGR 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai Comuni col medesimo provvedimento, classificati danneggiati purché ricompresi nei territori delle Comunità montane o della Comunità collinare che facciano ricorso a operazioni di mutuo per l' esecuzione di opere pubbliche igienico - sanitarie di cui all' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, un contributo pluriennale costante per la durata di venti anni, in ragione di lire 90.000 annue per ogni milione di capitale mutuato. Per le frazioni di milione l' importo del contributo viene ridotto proporzionalmente.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, sono fissati i criteri per la concessione dei contributi. Al fine del conseguimento degli stessi i Comuni presentano alla Segreteria generale straordinaria apposita istanza documentata e corredata dal parere della competente Comunità montana o collinare.
3. I contributi possono essere corrisposti direttamente ai Comuni indicati ai commi 1 e 2 oppure agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell' ammortamento ed alle scadenze previste nei relativi contratti, nei quali deve risultare esplicitata la finalizzazione dell'intervento.
3 bis. La corresponsione all' istituto mutuante dei contributi di cui al comma 1 avviene qualora il medesimo lo richieda espressamente come condizione per la stipula del contratto di mutuo.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.
5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.
6. L' onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8723 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
8. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte con le quote disponibili dei contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia ed ai sensi dell' articolo 94, comma 3.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 84, comma 1, L. R. 30/1992
2Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 42/1995
3Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 42/1995