LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 71
 Interventi nei settori economici
(programmi 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6.,
3.2.3., 3.5.1., 3.4.1., 3.4.4. e 3.4.5.)
1. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata con l' articolo 4 dalla legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, e del' articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 6262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
2. La spesa complessiva di lire 6.500 milioni, autorizzata con l' articolo 88, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e rideterminata in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1991 e di lire 2.500 milioni per l' anno 1992 con l' articolo 92, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 4.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1991 e di lire 500 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 38 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, e così rideterminata con l' articolo 92, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6281.
4. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 43 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. La spesa complessiva di lire 5.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui alla legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 500 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
6. La spesa complessiva di lire 24.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
7. È revocata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata con l' articolo 58, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo 6481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
8. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, ed iscritta sul capitolo 6539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
9. La spesa complessiva di lire 15.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 6.500 milioni per l' anno 1991 e lire 8.500 milioni per l' anno 1992 con l' articolo 60 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
10. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l' anno 1991 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, come modificato dall' articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, e dall' articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, viene ridotta dell' importo di lire 1.000 milioni, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
11. È revocata la spesa di lire 5.000 milioni autorizzata per l' anno 1992 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni e integrazioni, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 7413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
12. La spesa di complessive lire 43.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.000 milioni per l' anno 1991, e lire 28.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata, rispettivamente, per l' anno 1991 dall' articolo 60 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e per l' anno 1992 dall' articolo 87 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per l' anno 1991, e lire 15.000 per l' anno 1992 e lire 18.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
13. La spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 88 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
14. La spesa di lire 2.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l' articolo 41 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
15. La spesa di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1991 e lire 3.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1991 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
16. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l' anno 1991 con l' articolo 84 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera d) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, deve intendersi autorizzata, per lire 2.000 milioni, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera f), della medesima legge regionale 16/1965, ed il relativo onere deve intendersi, per lire 1.000 milioni, a carico del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 e per lire 2.000 milioni a carico del capitolo 8530 del medesimo stato di previsione.
17. La spesa di lire 7.000 milioni autorizzata per l' anno 1991 con l' articolo 88 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera d) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, deve intendersi interamente autorizzata per le finalità di cui all' articolo 2, lettera f), della medesima legge regionale 16/1965, ed il relativo onere deve intendersi a carico del capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
18. La spesa di lire 10.000 milioni, come rideterminata e incrementata per l' anno 1992 con l' articolo 84 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera d) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, deve intendersi autorizzata, per lire 9.000 milioni, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera f), della medesima legge regionale 16/1965, ed il relativo onere deve intendersi, per lire 1.000 milioni, a carico del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, e per lire 9.000 milioni a carico del capitolo 8530 del medesimo stato di previsione.