LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 7
 Modalità di ripartizione, erogazione, impiego
e controllo delle assegnazioni
1. La ripartizione dei fondi assegnati ai sensi dell' articolo 2 si effettua con le modalità ed i criteri indicati all' articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3.
2. All' erogazione degli importi assegnati con il presente titolo si provvede - con l' esclusione delle somme menzionate all' articolo 6, comma 6, - in misura intera ed in via anticipata, con decreti, anche cumulativi, del Direttore regionale degli enti locali.
3. Gli enti destinatari iscrivono nel proprio bilancio le somme loro assegnate ai sensi dei precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 secondo le prescrizioni dell' articolo 12, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3.
4. Le assegnazioni destinate dalle Province e dai Comuni allo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, devono essere utilizzate secondo le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo.
5. L' accertamento che la utilizzazione delle somme assegnate con il presente titolo abbia luogo nell' osservanza delle prescrizioni ivi previste è effettuato dai competenti Comitati di controllo nell' esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge.