LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 Trasferimenti alle Province
1. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, alle Province viene assegnata, per l' anno 1991, la somma complessiva di lire 60.000 milioni; di detto importo la somma di lire 10.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d' impegno assegnato con il comma 3.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e delle leggi regionali 13 giugno 1988, n. 48, 20 giugno 1988, n. 59 e 7 marzo 1989, n. 10, viene assegnata alle province, per l' anno 1991, la somma di lire 42.000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 26.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 27, commi 1 e 2, in materia di edilizia scolastica;
2) dell' articolo 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche;
3) dell' articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi e relative attrezzature;
4) dell' articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali nelle zone industriali;
5) dell' articolo 47, comma 3, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi;
6) dell' articolo 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli Enti locali;
7) dell' articolo 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi di uffici e servizi comunali;
8) dell' articolo 50, comma 1, limitatamente ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, in materia di acquedotti e fognature;
b) lire 10.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 29, così come integrato dall' articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, in materia di attività culturali, corsi di orientamento musicale, promozione e diffusione della cultura della pace, istruzione professionale e turismo scolastico;
2) dell' articolo 30, comma 1, in materia di musei medi e minori e di coordinamento delle biblioteche;
3) dell' articolo 33, comma 2, in materia di colonie ed istituti di educazione;
4) dell' articolo 34, in materia di sostegno delle associazioni di tutela dei cittadini menomati, disabili e handicappati;
5) dell' articolo 36, comma 2, in materia di sostegno delle attività ricreative e sportive;
6) dell' articolo 54, comma 3, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, in materia di gestione dei parchi urbani, con l' esclusione dei parchi di competenza dei Comuni capoluogo;
7) dell' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59, in materia di scuole ed istituti di musica;
c) lire 500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 47, comma 1, in materia di gestione delle zone industriali;
d) di lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, in materia di scuole non statali;
e) lire 1.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottonotati articoli, che attengono, ad eccezione del punto 4, ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane:
1) dell' articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;
2) dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale;
3) dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale;
4) dell' articolo 54, comma 2, in materia di istituzione di parchi urbani, con l' esclusione dei parchi di competenza dei Comuni capoluogo;
5) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;
6) degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, così come sostituiti e modificati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, in materia di agriturismo. f) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 57, in materia di caccia e pesca, nonché a titolo di concorso negli oneri del personale addetto alla vigilanza venatoria di cui all' articolo 58.

3. Viene assegnato alle province, per l' anno 1991, un limite d' impegno di lire 10.000 milioni per lo svolgimento - relativamente alle iniziative ed interventi di carattere pluriennale - delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla vigente legislazione regionale, indicate, ad eccezione delle lettere d) ed e) del presente comma, al comma 3 dell' articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3:
a) dall' articolo 27, comma 1 e 2, in materia di edilizia scolastica;
b) dell' articolo 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche;
c) dell' articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi e relative attrezzature;
d) dell' articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali nelle zone industriali, da utilizzarsi secondo quanto previsto dal Capo III della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63;
e) dall' articolo 47, comma 3, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalla legge regionale 19 agosto 1969, n. 31;
f) dall'articolo 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli Enti locali;
g) dall' articolo 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi di uffici e servizi comunali;
h) dall' articolo 50, comma 1, limitatamente ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, in materia di acquedotti e fognature;
i) dall' articolo 51, comma 1, in materia di ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali.

4. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Province devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3 e una quota non inferiore al cinquanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera c).
5. Viene assegnata alle Province, per l' anno 1991, l' ulteriore somma di lire 8.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui all' articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi dell' articolo 48, commi 1 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 1, L. R. 51/1991
2Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 2, L. R. 51/1991
3Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 4/91.
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
5Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
6Integrata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
7Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 11/1996