LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1991, n. 39

Interventi finanziari per la realizzazione di investimenti pubblici previsti da accordi di programma tra Regione ed Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/09/1991
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 5
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall' anno 1993 - è istituito - alla Rubrica n. 6 programma 0.5.1. - spese di investimento - categoria 2.1. - Sezione IX - il capitolo 883 (2.1.210.3.09.17.) con la denominazione << Spese per la redazione di studi di fattibilità e di progetti di massima di piani ed opere per la ristrutturazione della rete viaria di supporto alla viabilità di grande comunicazione, e per il potenziamento e l' adeguamento di infrastrutture a servizio di conglomerati urbani e aree di insediamento produttivo, nell' ambito degli accordi di programma di cui al' articolo 10 della legge regionale n. 10/88 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 10 - programma 0.5.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2024 (2.1.232.5.08.27) con la denominazione << Finanziamenti straordinari per la redazione di piani e progetti di riassetto urbanistico delle aree a maggiore concentrazione urbana, nell' ambito degli accordi di programma di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 10/88 finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
5. Sul predetto capitolo 2024 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni per l' anno 1991.