LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 agosto 1991, n. 34

Primo provvedimento per l' attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/08/1991
Materia:
110.03 - Attività regionale all'estero
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
430.02 - Viabilità
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
1. All' onere complessivo di lire 79 miliardi in termini di competenza e di lire 30 miliardi in termini di cassa previsto dal presente Capo I si provvede, per pari importo, con l' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 2, comma 10, della legge n. 19/1991.
2. A tal fine, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è istituito, al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 537 (2.3.2.) con la denominazione << Acquisizione di fondi per la costituzione della Società finanziaria - Finest SpA - e del Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 79 miliardi, suddiviso in ragione di lire 30 miliardi per l' anno 1991, lire 27 miliardi per l' anno 1992 e lire 22 miliardi per l' anno 1993.
3. Sul predetto capitolo 537 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 30 miliardi per l' anno 1991.
4. L' Amministrazione regionale provvede con successivi provvedimenti legislativi all' iscrizione ed alla destinazione delle quote annuali relative agli anni 1994 e seguenti del contributo di cui all' articolo 2, comma 10, della legge n. 19/1991, ai sensi dell' articolo 16, comma 2, della citata legge n. 19/1991, e dell' articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.