LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1991, n. 25

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1988, n. 11: << Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia >>, già modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 54.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1991
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 6
 
1.
L' articolo 13 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 Inserimento nella scuola materna e dell' obbligo
ed attività di sostegno
1. Al fine di favorire ed agevolare l' inserimento di minori appartenenti alle comunità << Rom >> nella scuola materna e dell' obbligo, qualora se ne ravvisino la necessità e le condizioni, anche con interventi di carattere individuale, in concorso con i programmi statali e nell' intento di offrire ai soggetti interessati pari diritti ed opportunità di istruzione, nel rispetto comunque della loro cultura, la Regione eroga finanziamenti ai Comuni che abbiano predisposto appositi programmi, concordati con i competenti Provveditorati agli studi.
2. I criteri di erogazione di tali contributi sono determinati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione e alla cultura, sentita la Consulta di cui all' articolo 19 e nell' ambito degli interventi e delle modalità previsti dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10: << Norme regionali in materia di diritto allo studio >> e successive modificazioni. >>.