LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1991, n. 25

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1988, n. 11: << Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia >>, già modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 54.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1991
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 4
 
1.
L' articolo 8 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 Programma per terreni stanziali e campi transito
1. Le Province individuano, di concerto con i Comuni e sentite le rappresentanze dei << Rom >>, la distribuzione territoriale dei terreni stanziali e dei campi transito e ne approvano il relativo programma.
2. La deliberazione di approvazione dei progetti di campo transito e di terreno stanziale, inseriti nel programma di cui al comma 1, da parte dei Comuni, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ed è soggetto alle procedure di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45. >>.