LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1991, n. 25

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1988, n. 11: << Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia >>, già modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 54.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1991
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 2
 
1.
Il comma 3 dell' articolo 4 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:
<< 3. Coloro che utilizzano i campi transito devono fornire, all' atto del loro arrivo, le proprie generalità al Comune competente per territorio, eventualmente anche attraverso i servizi decentrati dello stesso, al fine della loro registrazione. >>.

2.
Il comma 5 dell' articolo 4 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:
<< 5. L' area da adibire a campo transito è soggetta ai vincoli previsti dalla presente legge e va individuata quale servizio sovrazonale in un ambito che comprende più Comuni. >>.