LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1991, n. 25

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1988, n. 11: << Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia >>, già modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 54.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1991
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 14
 
1. In relazione al disposto dell' articolo 18 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, come sostituito dall' articolo 9 della presente legge, lo stanziamento del capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è ridotto di lire 25 milioni per l' anno 1992; il codice di finanza regionale del medesimo capitolo è sostituito dal seguente: 2.1.153.2.06.06, e nella denominazione del predetto capitolo la locuzione << Finanziamenti >> viene sostituita dalla locuzione << Assegnazione alle Province >>.
2. Per gli anni successivi al 1991 si provvederà ai sensi dell' articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In relazione alla riduzione disposta dal comma 1, lo stanziamento del capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa precitato è impinguato in ragione di lire 25 milioni per l' anno 1992.