LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1991, n. 25

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1988, n. 11: << Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia >>, già modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 54.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  10/07/1991
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 10
 
1.
L' articolo 19 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:
<< Art. 19
 Consulta regionale per la tutela della cultura << Rom >>
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita la << Consulta regionale per la tutela della cultura << Rom >>.
2. La Consulta è composta:
a) dall' Assessore all' assistenza sociale, con funzioni di presidente;
b) dell' Assessore al lavoro, alla cooperazione e all' artigianato o suo delegato;
c) dall' Assessore all' istruzione e alla cultura;
d) dal Direttore regionale dell' assistenza sociale o suo delegato;
e) da un rappresentate della sezione regionale dell' ANCI;
f) da un rappresentate della sezione regionale dell' UPI;
g) da un rappresentante delle Comunità montane, designato dall' UNCEM;
h) da un rappresentante della Comunità collinare del Friuli, designato dalla stessa;
i) da tre rappresentanti delle comunità << Rom >> autonomamente scelti;
l) da tre esperti designati dalle associazioni operanti a favore dei << Rom >>;
m) da quattro esperti, designati rispettivamente da ciascuna Amministrazione provinciale in ragione di uno per Provincia e scelti fra il personale che si sia specificatamente interessato ai problemi dei << Rom >>, ovvero scelti fra coloro che si occupino di cultura, emigrazione, assistenza sociale e problemi etnici.

3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, in vista degli argomenti da trattare e senza diritto di voto, altri Assessori regionali o loro delegati, nonché rappresentanti di altri enti o organismi e funzionari regionali.
4. Svolge funzioni di segretario un dipendente della Direzione regionale dell' assistenza sociale.
5. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. La Consulta ha durata corrispondente a quella della legislatura regionale; tuttavia i suoi componenti, compresi quelli nominati in sostituzione di altri prima della scadenza normale, rimangono in carica fino all' insediamento dei successivi.
7. La Consulta ha sede presso la Direzione regionale dell' assistenza sociale.
8. La Consulta elegge nel suo seno un vicepresidente.
9. All' interno della Consulta possono essere costituiti gruppi di lavoro per l' approfondimento di questioni specifiche.
10. Sono messi a disposizione della Consulta gli atti amministrativi che essa richiede e le viene garantita la conoscenza aggiornata dei riparti dei finanziamenti inerenti all' applicazione della presente legge. >>.