LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1991, n. 25

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1988, n. 11: << Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia >>, già modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 54.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1991
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 1
 
1.
L' articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 Destinatari degli interventi
1. L' Amministrazione regionale, con riguardo al nomadismo ed alla stanzialità dei << Rom >> all' interno del territorio regionale, è autorizzata ad erogare i seguenti contributi:
a) per l' acquisto delle aree di cui all' articolo 4, comma 1 ed all' articolo 5, comma 1, fino al 90% della spesa;
b) per le spese di cui all' articolo 4, comma 2 ed all' articolo 5, comma 6, fino all' 80% della spesa.

2. Destinatari dei finanziamenti di cui al comma 1 sono i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare del Friuli, che devono presentare domanda alla Direzione regionale dell' assistenza sociale in rapporto ai diversi interventi da operare nei territori di competenza entro il 31 gennaio di ogni anno, con allegati il progetto del campo transito o del terreno stanziale ed i relativi preventivi di spesa.
3. Entro il 31 marzo la Giunta regionale delibera il programma di riparto dei finanziamenti.
4. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le norme di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modificazioni. >>.