LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1991, n. 18

Norme in materia di pubblicazione dei testi legislativi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1991
Materia:
120.07 - Bollettino ufficiale della Regione

Art. 1
 
1. All' atto della presentazione di disegni e di proposte di legge deve essere allegata una parte notiziale redatta secondo le modalità indicate nell' articolo 2.
2. Per la redazione dei testi notiziali i Consiglieri regionali possono avvalersi dell' Ufficio studi legislativi della Segreteria generale del Consiglio regionale ai sensi dell' articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
3. La Segreteria generale del Consiglio regionale provvede all' eventuale aggiornamento e coordinamento della parte notiziale sulla base dell' iter consiliare dei testi legislativi