LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 1991, n. 15

Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/05/1991
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 8
 
1. La violazione del divieto di circolazione di cui all'articolo 1 comporta per il trasgressore il pagamento di una sanzione amministrativa da 82,63 euro a 516,46 euro. Nel caso in cui la violazione avvenga sulle strade di cui all'articolo 2 la sanzione è dimezzata.
1 bis. In caso di circolazione delle motoslitte in difformità a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1 ter, si applica la sanzione di cui al primo periodo del comma 1.
2. Fermo restando il disposto del precedente comma 1, qualsiasi comportamento che violi ogni altro obbligo o divieto contenuto nella presente legge comporta per il trasgressore l'ulteriore pagamento di una sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro.
3. La rimozione, il danneggiamento, la distruzione della segnaletica o delle sbarre ovvero la mancata riconsegna delle chiavi di cui al precedente articolo 7 comporta per i responsabili l' obbligo del rimborso del costo sostenuto dall' Amministrazione regionale per le riparazioni, la rimessa in pristino o la sostituzione del materiale.
3 bis. Ferma restando l' applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora l' infrazione a norma della presente legge abbia altresì comportato manomissione, alterazione o deterioramento dei luoghi considerati negli articoli 1 e 2, i responsabili sono tenuti alla restituzione in pristino.
3 ter. L' inottemperanza all' obbligo suddetto, malgrado formale diffida, comporta l' applicazione del comma 7 dell' articolo 3.
3 quater. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile o lo sia in modo soltanto parziale, viene irrogata una ulteriore sanzione pecuniaria da un minimo di 774,69 euro a un massimo di 6.197,49 euro in rapporto alla gravità del danno arrecato.
3 quinquies. All'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 1/1984 .
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 39/1992
2Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 39/1992
3Comma 3 quater aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 39/1992
4Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
5Comma 3 quinquies aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 26/2012
6Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 23, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Comma 1 sostituito da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 13/2021
8Parole sostituite al comma 1 bis da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 13/2021
9Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 15, lettera c), L. R. 13/2021
10Parole sostituite al comma 3 quater da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 13/2021