LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 1991, n. 15

Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/05/1991
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 7
 
1. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura e spese dell' Amministrazione regionale, di apposito segnale, nonché di un pannello riportante gli estremi della presente legge, all' inizio delle strade interdette al transito ai sensi dell' articolo 2.
2. Alla segnaletica suddetta può accompagnarsi la posa in opera, sempre a cura e spese dell' Amministrazione regionale, di una sbarra munita di serratura. In tal caso l' Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio consegnerà un esemplare della chiave a tutti gli aventi titolo, per la durata di idoneità dello stesso, con l' obbligo di chiudere la sbarra dopo ogni passaggio. Un esemplare della chiave dovrà essere sempre disponibile presso la Stazione forestale e presso il Comune territorialmente competenti.
3. Per le strade private la posa in opera della sbarra di cui al comma 2 è subordinata alla richiesta in tal senso formulata dal proprietario.
4. La chiave stessa dovrà essere restituita alla scadenza dell' autorizzazione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.