LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 1991, n. 12

Provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1991
Materia:
220.01 - Industria

CAPO VI
 Norme finali
Art. 9
 
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. Entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, è adottato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposito Regolamento di esecuzione articolato sulla base delle modalità comunitarie di calcolo dell' aiuto.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 42, comma 3, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
2Comma 2 abrogato da art. 42, comma 3, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 3/1993
4Comma 4 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 3/1993
5Articolo interpretato da art. 16, comma 1, L. R. 8/1993
6Integrata la disciplina del comma 5 da art. 16, comma 2, L. R. 8/1993
7Comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 46/1995
8Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 46/1995
9Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 46/1995
10Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 46/1995
Art. 10
 
1. Gli interventi a favore delle imprese industriali previsti dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall' articolo 4, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, devono rispettare quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, e dall' articolo 9 della presente legge.
Art. 11
 
1. La presente legge entra in vigore il 1 aprile 1991.