LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 1991, n. 12

Provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1991
Materia:
220.01 - Industria

CAPO IV
 Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di
impianti, macchine e attrezzature destinate all' automazione
industriale
Art. 6
 
1. Il contributo di cui al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni viene determinato nella misura del 15 per cento del valore d' acquisto, entro il limite massimo di 500 milioni di lire, dell' impianto o dei macchinari o delle attrezzature destinati all' automazione industriale e può essere concesso, entro il limite suddetto, per non più di una volta all' anno, per ogni azienda beneficiaria.
2. Nell' ipotesi di locazione finanziaria superiore a tale importo, il contributo è concesso entro il predetto limite di 500 milioni di lire.
3. Non sono ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiori a 30 milioni di lire.
4. Gli interventi previsti dal presente articolo devono rispettare quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 42, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 46/1995
2Articolo abrogato da art. 12, comma 2, L. R. 26/1997