LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 1991, n. 12

Provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1991
Materia:
220.01 - Industria

Art. 2
 
1. L' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è così modificato, dopo le parole << fondo di dotazione. >>:
<< Tale fondo sarà utilizzato, su direttiva della Giunta regionale, a favore di imprese industriali e di servizio alla produzione le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell' economia del Friuli - Venezia Giulia, riguardando:
a) interventi ad alto contenuto tecnologico, particolarmente significativi ai fini dell' evoluzione del contesto produttivo del Friuli - Venezia Giulia;
b) interventi connessi a necessità strategiche di sviluppo aziendale, comprese quelle determinate da operazioni di collaborazione, partecipazione e fusione con altre aziende e società, sempre che l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione;
c) interventi di partecipazione in imprese e società miste, costituite in Italia o all' estero, anche sotto forma di joint - ventures, con imprese appartenenti a Paesi dell' Est europeo, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, sempre che l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione;
d) interventi determinati da esigenze eccezionali di carattere economico - sociale, dandone preventiva comunicazione alla Commissione CEE. Per porre in essere detti interventi la Friulia SpA provvede ad acquisire preliminarmente, per le imprese esistenti, la certificazione o la revisione di bilancio delle imprese istanti ad opera di società abilitata ad operare a tal fine.I criteri di utilizzo del fondo sono definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con il Piano regionale di sviluppo.Per tali operazioni la Friulia SpA osserva il disposto dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, con i limiti previsti dall' articolo 2, lettera c), della legge medesima. >>.

2. Gli interventi previsti alle lettere a), b) e c) dell' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, così come modificato dal comma 1, devono rispettare quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, e dall' articolo 9 della presente legge.