LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 1990, n. 54

Modificazioni ed integrazioni al Capo II della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, in materia di acquisto ed alienazione di beni patrimoniali disponibili della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/12/1990
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 1
 
1.
Dopo il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, vengono inseriti i seguenti commi:
<< La facoltà di cui al comma precedente può altresì essere esercitata a favore delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici o di diritto pubblico, di enti, associazioni ed istituzioni con finalità socio - assistenziali, culturali e scientifiche.
Ai soggetti indicati nel primo e secondo comma i beni immobili sopra descritti possono venire concessi anche in comodato ovvero in uso gratuito. >>.