LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 novembre 1990, n. 51

Provvedimenti per la promozione e lo sviluppo delle cooperative e dei Consorzi garanzia fidi tra imprese artigiane.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/12/1990
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.03 - Artigianato

Art. 3
 
1.
Dopo il quarto comma dell' articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, è aggiunto il seguente comma:
<< Le cooperative che abbiano fruito delle anticipazioni debbono mantenere i requisiti stabiliti dall' articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per almeno un triennio decorrente dalla data di erogazione del finanziamento, a pena di decadenza del beneficio e di revoca dell' anticipazione concessa, con la maggiorazione degli interessi risultanti dall' applicazione del tasso netto sui depositi di tesoreria regionale in vigore tempo per tempo. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998