LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO III
 Altre norme di intervento
Art. 102
 
1. Le somme dovute dagli interessati in seguito ad annullamento, revoca, decadenza o rinuncia o altra ragione che faccia venir meno, in tutto o in parte, il titolo giustificativo al contributo non vengono maggiorate degli interessi se la restituzione ha luogo entro il termine all' uopo assegnato.
2. Qualora entro il predetto termine gli interessati non provvedano alla restituzione, dalla scadenza dello stesso sono posti a carico gli interessi di mora computati al saggio attivo praticato, tempo per tempo, dalla Tesoreria regionale sulle giacenze di cassa dell' Amministrazione.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 32 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
4. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
5. Sono abrogate le disposizioni concernenti le maggiorazioni d' interesse sulle somme assoggettate a recupero contenute negli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 88, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 103
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, le autorità amministrative competenti a concedere i benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di procedere in ogni tempo all' annullamento d' ufficio, totale o parziale, dei provvedimenti di concessione riconosciuti illegittimi, senza che a tal fine debbano esternare le specifiche ragioni di pubblico interesse all' eliminazione degli atti invalidi.
Art. 104
1. Nei casi di intervento pubblico previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per fallimento, estinzione, scioglimento dell' impresa o cessazione della sua attività non sia possibile porre rimedio, nell' ambito del rapporto d' appalto con il Comune o la Segreteria generale straordinaria, ad episodi di non corretta esecuzione delle opere di riparazione o di ricostruzione, quest' ultima è autorizzata, anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti, ad intervenire direttamente sugli edifici mediante l' esecuzione delle opere ritenute più opportune.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo trovano applicazione con riguardo ai soli edifici in relazione ai quali non sia stato ancora emesso l' atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo delle opere di riparazione di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977, o di ricostruzione.
3. Per l' esecuzione dell' intervento di cui al comma 1, gli interessati devono, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare formale istanza, unitamente ad una relazione tecnica, alla Segreteria generale straordinaria a mezzo del Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l' edificio. Il Sindaco, ricevuta l' istanza e compiuti gli accertamenti del caso, la trasmette con le proprie valutazioni alla Segreteria generale straordinaria per il seguito di competenza.
4. Qualora la domanda sia ritenuta meritevole di accoglimento il Segretario generale straordinario procede all' emissione del relativo provvedimento, dandone comunicazione al Comune ed agli interessati.
5. Per le finalità del presente articolo il Segretario generale straordinario è autorizzato a provvedere all' adeguamento degli elaborati progettuali anche mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
6. Per le medesime finalità sono disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. I fondi accreditati affluiscono alla contabilità speciale istituita dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.
6 bis. Nei casi di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, qualora l'esecuzione delle opere sia resa impossibile per le modificazioni intervenute nello stato dell'immobile e quando la non corretta esecuzione dei lavori sia stata aggravata dall'incuria conseguente all'abbandono dell'immobile stesso da parte dell'impresa esecutrice dichiarata fallita, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è autorizzata ad affidare un incarico di progettazione per l'adeguamento del progetto originario alla situazione sopravvenuta, applicando prezzi correnti.
6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a concedere il contributo o a rideterminare quello eventualmente già concesso, tenendo conto delle risultanze del progetto rielaborato a prezzi correnti, fermo restando il rispetto di ogni altra previsione in materia di concessione dei contributi.
6 quater. Le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, così come previsto dal comma 6 bis, sono eseguite dagli interessati entro il termine fissato dal Comune, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 39 bis, comma 2, della legge regionale 50/1990.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 18 quater, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 44, L. R. 13/1998
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 45, L. R. 13/1998
4Comma 6 bis aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
5Comma 6 ter aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
6Comma 6 quater aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
7Derogata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 83, L. R. 4/2001
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 24/2005
Art. 105
 
1. Gli aventi titolo ai benefici previsti dall' articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che rinuncino alla ricostruzione dell' alloggio, hanno facoltà di ottenere un contributo alternativo, di importo non superiore all' 80 per cento del contributo in conto capitale che sarebbe loro spettato, ai sensi del predetto articolo 50, avuti riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, riferiti alla data di inizio dei lavori di riparazione previsti dal progetto esecutivo, per completare l' intervento di riparazione, assistito dai benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, di un edificio destinato ad uso di civile abitazione, danneggiato dagli eventi sismici del 1976, imputando detto contributo ai costi delle opere previste dall' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della citata legge regionale n. 30 del 1977.
2. Il contributo è concesso con le modalità di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il contributo previsto dal presente articolo tiene luogo di quello recato dall' articolo 15 della citata legge regionale n. 30 del 1977. Sul costo delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della citata legge regionale n. 30 del 1977, eventualmente non coperto dal predetto contributo alternativo, ai relativi beneficiari non spettano i contributi per il pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o quelli ventennali costanti previsti rispettivamente dagli articoli 28 e 30 della citata legge regionale n. 30 del 1977.
Art. 106
 
1. I compensi dovuti dai Comuni o dalla Segreteria generale straordinaria per gli incarichi conferiti ai gruppi tecnici di cui all' articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alle società di progettazione di cui all' articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ovvero a professionisti singoli od associati, la cui corresponsione è subordinata all' avvenuto collaudo delle opere realizzate direttamente dai Comuni o dalla Segreteria generale straordinaria, possono essere liquidati, a titolo provvisorio, sulla base dell' importo lordo revisionato dei lavori, quale risulta dal certificato di collaudo o da quello di regolare esecuzione dei lavori e sono soggetti all' eventuale conguaglio sulla base delle risultanze contenute negli atti di approvazione dei certificati anzidetti.
2. I compensi liquidati a titolo provvisorio a norma del comma 1 sono corrisposti, a domanda degli interessati, previo rilascio di formale impegno a versare nel Fondo di solidarietà regionale, su invito del Comune o della Segreteria generale straordinaria, le somme eventualmente percepite indebitamente, secondo quanto risulta dagli atti di approvazione dei predetti certificati, senza maggiorazione di interessi.
3. In seguito all' emissione degli atti di approvazione dei certificati di cui al comma 1, il Comune o la Segreteria generale straordinaria, per gli incarichi di rispettiva competenza, provvedono a liquidare, in via definitiva, a saldo delle prestazioni effettuate, i compensi residui eventualmente spettanti; le somme corrisposte a titolo provvisorio rimangono acquisite a titolo definitivo sino a concorrenza dell' importo liquidato.
4. I compensi eventualmente liquidati ai soggetti indicati al comma 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dell' importo lordo revisionato dei lavori, quale risulta dal certificato di collaudo o da quello di regolare esecuzione dei lavori, sono fatti salvi a titolo provvisorio, previo rilascio da parte del soggetto percipiente del formale impegno indicato al comma 2.
Art. 107
 
1. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai disciolti gruppi tecnici di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le convenzioni stipulate dai professionisti appartenenti ai predetti gruppi tecnici in conformità allo schema approvato con DPGR 28 novembre 1977, n. 2084/Pres., si intendono modificate secondo quanto previsto dal DPGR 9 agosto 1978, n. 041/SGS, con effetto dalla data di pubblicazione di tale provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 108
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative ad interventi diretti a fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi imprevisti, sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 13, primo e secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, anche se disposte in difetto della documentazione contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 109
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per l' ampliamento degli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il cui recupero sia già stato ammesso ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34.
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 47, comma 3, L. R. 48/1991
Art. 110
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per il ripristino della destinazione d' uso in atto alla data degli eventi sismici di edifici temporaneamente adibiti dopo tale data a servizi logistici di una tendopoli di sinistrati.
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 1 va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 111
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Meduno i finanziamento necessari per il ripristino di un edificio danneggiato dagli eventi sismici, destinato al 6 maggio 1976 ad uso scolastico ed a servizi sociali, già ammesso ai benefici previsti dalla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il ripristino può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento volti a consentire una diversa destinazione d' uso dell' edificio, nell' ambito dei servizi pubblici o sociali, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell' organismo edilizio.
3. A tal fine il Comune interessato deve presentare apposita domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, esclusa quella contenuta nel secondo comma dell' articolo 75 della citata legge regionale n. 63 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per gli interventi di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Meduno, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 3 da art. 89, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 112
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana delle Valli del Torre i finanziamenti necessari per il ripristino dell' immobile residenziale danneggiato dagli eventi sismici, sito in Tarcento, e denominato << Villa Solero >>. Il ripristino può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire l' edificio, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell' organismo edilizio, a centro per l' assistenza tecnica, la formazione professionale e, in genere, per la valorizzazione dell' artigianato locale, nonché a sede di iniziative di carattere scientifico e culturale.
2. A tal fine la suddetta Comunità montana deve presentare domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le finalità di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante della Comunità montana interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 113
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa ritenuta ammissibile degli interventi di ripristino di immobili a carattere residenziale danneggiati dagli eventi sismici, acquisiti successivamente alla data del 6 maggio 1976 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, da associazioni, non aventi scopo di lucro, per essere destinati a centri assistenziali a favore dei propri associati.
2. Il ripristino può comprendere pure interventi di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e miglioramento intesi a consentire la diversa destinazione d' uso degli edifici, affinché possano essere assolte le finalità istituzionali dell' associazione.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finanziati in aggiunta ai contributi già concessi al titolare originario ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali sono fatti salvi a tutti gli effetti.
4. Le domande intese ad ottenere il finanziamento devono essere presentate al Comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La concessione del finanziamento è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d' uso dell' edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.
6. Per gli interventi di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
7. Per l' istruttoria delle domande, la concessione e l' erogazione del finanziamento, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all' articolo 75, ultimo comma della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 114
 
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, le disposizioni ivi contenute nei Capi I e II, non trovano applicazione in relazione alle opere assistite dalle provvidenze recate dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, le quali continuano ad essere pertanto regolate, per quanto concerne il controllo sull' osservanza delle norme sismiche, dalle norme speciali contenute negli articoli 14 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e 46 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.
Art. 115
 
1. Limitatamente agli interventi edilizi finanziati con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, gli adempimenti previsti dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 57, dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono sostituiti da una dichiarazione del progettista dell' edificio o del direttore dei lavori attestante la rispondenza dell'impianto o dell'intervento alla normativa di sicurezza.
2. Le dichiarazioni rilasciate in conformità al presente articolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte valide a tutti gli effetti.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 25, L. R. 13/1998
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 138, comma 24, L. R. 13/1998
3Parole sostituite al comma 1 da art. 138, comma 24, L. R. 13/1998
Art. 116
 
1. Per le unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario funzionale di cui all' articolo 14, secondo comma, punto 4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri connessi alla corresponsione in favore dei Comuni da parte dei soggetti cessionari delle unità medesime, in forza dell' esercizio del diritto di prelazione loro spettante in base alle vigenti disposizioni, dei diritti di segreteria sui contratti di cessione, ai sensi delle previsioni contenute nella tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, modificata dall' articolo 27 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.
2. Qualora gli atti di cessione delle unità immobiliari di cui al comma 1 siano redatti con l' intervento del notaio, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese del rogito notarile, esclusa ogni altra spesa di natura tributaria o connessa all' iscrizione catastale delle nuove unità immobiliari o comunque inerente o dipendente dagli atti di cessione anzidetti.
3. Il rimborso delle spese di cui ai commi 1 e 2 è disposto dal Comune nel cui territorio sono situati gli immobili oggetto di cessione, sulla base della documentazione giustificativa prodotta dagli interessati. Per l' assegnazione dei fondi necessari, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore a dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 117
 
1. Ai fini dell' applicazione delle disposizioni contenute nell' articolo 46 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, come modificato dall' articolo 28 della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64, gli edifici siti in Comune di Enemonzo, colpiti da ordinanza di sgombero a causa di potenziali fenomeni di sprofondamento del terreno verificatisi a seguito degli eventi sismici del 1976, sono equiparati, a tutti gli effetti, agli edifici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno stabilite le modalità per la presentazione delle domande di ricostruzione degli edifici, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nonché i criteri per la concessione ed erogazione dei relativi contributi.
3. Gli interventi richiamati dal presente articolo sono finanziati al di fuori dei programmi annuali degli interventi edilizi di cui all' articolo 20 della citata legge regionale n. 63 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Enemonzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 118
 
1. L' Amministrazione regionale, anche allo scopo di accelerare la graduale riconsegna delle aree liberate dalle abitazioni prefabbricate provvisorie ai relativi proprietari, promuove la concentrazione dei prefabbricati di proprietà dello Stato che per le loro caratteristiche strutturali e funzionali si prestano ad un eventuale riutilizzo nell' ambito degli interventi predisposti dalle Autorità di protezione civile.
2. Per conseguire i fini di cui al comma 1 e per assicurare la buona conservazione delle suddette strutture prefabbricate, il Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato ad acquisire, nell' ambito del territorio regionale, un' area atta allo scopo, nonché a realizzare le relative opere infrastrutturali, anche con la collaborazione tecnica ed amministrativa della Direzione regionale della protezione civile.
Art. 119
1. Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, per le opere finanziate con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, non trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 13, comma 3, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, come sostituito dall' articolo 9, comma 5, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, concernenti il contenimento nella percentuale massima del 30 per cento dell' incremento della spesa di progetto conseguente all' approvazione di perizie di variante e/o suppletive.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.
Note:
1Articolo interpretato da art. 90, comma 1, L. R. 37/1993
2Articolo interpretato da art. 14, comma 11, L. R. 13/2000
Art. 120
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non titolari dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici, sono fatti salvi agli effetti contributivi purché l' immobile sia appartenuto alla data degli eventi sismici ed appartenga tuttora ad uno o più soggetti legati al beneficiario da vincolo di parentela o di affinità.
Art. 121

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 111, comma 9, L. R. 37/1993
Art. 122
 
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti ed i provvedimenti di spesa assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per l' esecuzione delle opere di riparazione degli edifici considerati all' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali non sia stata stipulata la convenzione ivi prevista, purché la stessa venga comunque acquisita agli atti del Comune, anche se sottoscritta dagli aventi causa dell' originario titolare dell' edificio.
Art. 123
 
1. In deroga alle vigenti disposizioni, non si fa luogo a dichiarazione di decadenza nei confronti dei proprietari degli edifici compresi negli ambiti di cui all' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano alienato in corso d' opera al Comune gli edifici medesimi al di fuori dei casi consentiti in forza del combinato disposto di cui all' articolo 38 della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, e 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
2. Fino alla data del negozio di alienazione, gli importi di spesa erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la riparazione degli edifici di cui al comma 1 sono riconosciuti agli alienanti a titolo di contributo, anche in supero dei parametri di convenienza economica di cui all' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e nonostante il difetto di taluni requisiti e condizioni richiesti dal citato articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi provvedimenti di spesa sono fatti salvi a tutti gli effetti.
3. Dopo la data del negozio di alienazione, gli importi di spesa erogati fino alla entrata in vigore della presente legge per la riparazione degli edifici di cui al comma 1 sono riconosciuti, a titolo di finanziamento, entro i limiti del quadro economico, in favore del Comune acquirente per le finalità di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2. I relativi provvedimenti di spesa sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 124
 
1. I contributi eventualmente concessi, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nella misura prevista dall' articolo 15, primo comma, lettera a), a favore dei proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per la riparazione dell' alloggio da essi abitualmente occupato, sono fatti salvi a tutti gli effetti, purché al tempo della concessione dei contributi non siano stati proprietari, essi stessi o un loro familiare, di altro alloggio nello stesso Comune ove sorgeva l' immobile o in altri Comuni limitrofi, adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi per adeguato l' alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili.
Art. 125
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all' articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, considerando, ai fini dell' applicazione del DPGR 12 settembre 1978, n. 044/SGS, vani pertinenti quelli corrispondenti all' applicazione della maggiorazione di due unità anziché al numero degli occupanti, come stabilito dall' articolo 6 del DPGR 5 agosto 1977, n. 01615/Pres., al parametro che individua la ricettività abitativa minima di cui all' articolo 2 del citato DPGR n. 01615/Pres. del 1977.
Art. 126
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all' articolo 15, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni contenute nell' articolo 39 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, anche nel caso in cui le opere previste dall' articolo 5, primo comma, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977, risultassero già collaudate alla predetta data.
Art. 127
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di domande presentate oltre il termine indicato dall' articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 128

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 116, comma 2, L. R. 37/1993
Art. 129
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in difetto del previo versamento presso la Tesoreria degli acconti di contributi riscossi dagli interessati in base all' articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, come indicato dall' articolo 6, sesto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, sono fatti validi a tutti gli effetti a condizione che gli importi relativi ai predetti acconti siano stati comunque posti in detrazione dal contributo concesso in forza della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Art. 130
 
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura prevista dall' articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei proprietari di alloggi occupati alla data del 6 maggio 1976 dal titolare del diritto reale di godimento e dal suo nucleo familiare, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 131
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dall' articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti prima dell' entrata in vigore della presente legge, anche a favore del comproprietario non richiedente in relazione all' unità abitativa effettivamente occupata dal medesimo, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché la domanda introduttiva del procedimento contributivo presentata da altro comproprietario avesse ad oggetto un edificio comprendente più unità immobiliari in comproprietà.
Art. 132

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 4, L. R. 48/1991
Art. 133

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 58, comma 2, L. R. 48/1991
Art. 134
 
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in favore dei soggetti indicati dall' articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, titolari di edifici per la riparazione dei quali sia stata disposta la concessione dei benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 27 agosto 1976, n. 46, sono fatti salvi a tutti gli effetti, sempreché i predetti benefici non siano stati completamente erogati in base alle leggi da ultimo indicate e siano state comunque restituiti dagli interessati ovvero portati in detrazione dei contributi oggetto della sanatoria del presente articolo.
Art. 135
 
1. I contributi in conto interessi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 27, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, cumulativamente a quelli previsti dall' articolo 27, primo comma, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, nei limiti dell' importo del progetto approvato dalle opere di riparazione eccedente i contributi a fondo perduto concessi ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30, Capo III.
Art. 136
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore dei soggetti rientranti nelle categorie dei successibili, secondo le norme della successione legittima, muniti dei requisiti previsti dall' articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi agli effetti contributivi anche in assenza di domanda specifica e sempreché l' alienante avesse avuto titolo al contributo per la riparazione.
Art. 137
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti prima dell' entrata in vigore della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, per il completo ripristino di edifici ad uso misto sono fatti salvi a tutti gli effetti anche se l' unità immobiliare destinata ad uso diverso dall' abitazione soddisfa le finalità previste dall' articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982.
Art. 138

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 97, comma 5, L. R. 37/1993
Art. 139

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 63, comma 3, L. R. 48/1991
Art. 140
 
1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui ai Capi I e II, del Titolo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate entro i termini utili in un Comune diverso da quello di residenza, o da quello in cui era situato l' immobile, purché compreso tra quelli classificati ai sensi del DPGR 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, possono essere utilmente istruite dal Comune ricevente agli effetti della concessione dei contributi.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti sulle domande indicate al comma 1, sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.
Art. 141
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti ai sensi dell' articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell' entrata in vigore della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, a favore di soggetti muniti di requisiti indicati dall' articolo 19 della citata legge regionale n. 55 del 1986, sono fatti validi agli effetti contributivi.
Art. 142
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di nuclei familiari di nuova formazione composti da soggetti conviventi << more uxorio >> sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 143
 
1. I provvedimenti di accoglimento di massima e/o di concessione dei contributi eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei successori per causa di morte dei titolari dei beni distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, sono fatti salvi a tutti gli effetti, a condizione che le successioni si siano aperte anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 63 del 1977.
2. I provvedimenti di accoglimento di massima resi validi ai sensi del comma 1 sono utili ai fini della concessione dei relativi benefici.
Art. 144
 
1. I contributi previsti dall' articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, con più provvedimenti di concessione assunti in tempi diversi sino a concorrenza dell' importo della spesa ammessa ed aggiornati con gli indici vigenti alla data di emissione di ciascun decreto, per la ricostruzione non contestuale dei vani di un' unica unità immobiliare destinata ad attività produttiva sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché intestati al coniuge del beneficiario originario.
Art. 145
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III, Capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, in difetto dell' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono fatti salvi purché si tratti di un edificio ad uso misto e sia stata rilasciata, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, l' autorizzazione a trasferire il contributo afferente l' unità abitativa.
Art. 146
 
1. I finanziamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di progetti il cui quadro economico non ha rispettato i limiti percentuali dell' accantonamento per la revisione prezzi come stabiliti in via amministrativa, sono fatti salvi a tutti gli effetti sempreché il finanziamento abbia conseguito le finalità previste dalla norma applicata.
Art. 147
 
1. I contributi eventualmente concessi cumulativamente ai richiedenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 61 bis, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante dalle modificazioni introdotte con l' articolo 20 della presente legge, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, anche se l' alloggio è stato ricostruito su terreno assegnato ad uno solo dei richiedenti, in forza di una concessione edilizia rilasciata al medesimo soggetto assegnatario.
2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell' annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 148
 
1. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti per le finalità di cui all' articolo 68, settimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante dalle modificazioni da ultimo introdotte con l' articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, ancorché disposti sulla base del contratto preliminare d' acquisto, sempreché venga acquisito agli atti del Comune il contratto definitivo prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 149
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui progetti non siano stati redatti in conformità alle previsioni del Documento tecnico DT 12, concernente il Preziario unificato di infrastrutture, approvato con DPGR n. 190/SGS del 6 novembre 1980, e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni.
Art. 150

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 70, comma 3, L. R. 48/1991
Art. 151
 
1. I provvedimenti di erogazione della rata di saldo dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge in difetto dell' accertamento della regolare esecuzione dei lavori previsto dall' articolo 18, terzo comma, punto 3), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, sono fatti salvi a tutti gli effetti, sempreché sia stato acquisito agli atti d' ufficio il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori.
Art. 152
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle domande presentate, ai sensi degli articoli 34, 35 e 36 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, da parte di soggetti che abbiano ultimato i lavori ivi previsti dopo il 9 agosto 1977; sono altresì fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nonché della citata legge regionale n. 25 del 1978, in favore delle cooperative edilizie i cui soci occupavano alla data del 6 maggio 1976 alloggi appartenenti al demanio dello Stato - ramo lavori pubblici - in forza di formale assegnazione, ancorché provvisoria, ovvero in virtù di subingresso per legittimo titolo all' originario assegnatario.
Art. 153
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza l' applicazione degli indici di convenienza economica previsti dall' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatti salvi purché le relative domande siano state utilmente presentate prima della data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 35 del 1979.
Art. 154
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione dell' articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti delle opere la cui esecuzione rientrava nelle competenze della Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell' articolo 12, quarto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 18, e ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.
Art. 155

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 67, comma 2, L. R. 48/1991
Art. 156
 
1. Il rapporto d' impiego semestrale del personale assunto in posizione di comando, ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, decorre dalla data di effettiva presa in servizio presso i Comuni che ne hanno richiesto la disponibilità.
2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del comma 1.
Art. 157
 
1. In via di interpretazione autentica, per le opere eseguite dalla Segreteria generale straordinaria, la data di inizio dei lavori rilevante sotto il profilo urbanistico - edilizio, ai fini del rispetto del termine di un anno dal rilascio della concessione edilizia, o di quello eventualmente più breve previsto dal regolamento edilizio, è quella del primo verbale di consegna dei lavori previsto dal contratto d' appalto in cui si trova inserito il progetto relativo all' edificio oggetto della concessione edilizia, indipendentemente dall' effettivo inizio dei lavori afferenti il predetto edificio.
Art. 158
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi, eventualmente assunti anteriormente dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, in favore dei soggetti titolari di edifici in corso di costruzione alla data degli eventi sismici, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.
Art. 159
 
1. I benefici previsti dall' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata i vigore della presente legge per il ripristino o per la ricostruzione di un' opera che risulti estranea, in tutto o in parte, alla categoria astrattamente definita dalle disposizioni agevolative in concreto applicate, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, sempreché l' opera finanziata realizzi comunque le finalità poste dall' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e integrato dall' articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.
Art. 160
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come introdotte dall' articolo 10 della presente legge, eccettuate quelle contenute nei commi 7, 11, 12, 13 e 17, non si applicano nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata approvata la graduatoria degli aventi diritto alla cessione delle unità immobiliari ricostruite, ai sensi dell' articolo 28 della citata legge regionale n. 63 del 1977.
2. In deroga al disposto del comma 1, qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora perfezionati gli atti di cessione delle unità immobiliari ricostruite, il Comune può disporre, con propria deliberazione, la modifica della graduatoria anzidetta in applicazione delle nuove disposizioni richiamate al comma 1.
3. La disposizione contenuta nel comma 11 dell' articolo 27 della citata legge regionale n. 63 del 1977, così come introdotta dall' articolo 10 della presente legge, si applica anche ai soggetti che siano decaduti dal diritto di prelazione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 161

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 48, comma 2, L. R. 37/1993
Art. 162
 
1. Le disposizioni recate dall' articolo 63 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese agli incarichi ivi previsti conferiti dai Comuni non oltre la data del 30 aprile 1990.
Art. 163
 
1. Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, i pagamenti eventualmente disposti dai funzionari delegati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per far fronte alle spese relative al personale non di ruolo assunto dai Comuni per le necessità di ricostruzione, ai sensi degli articoli 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 67 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché effettuati mediante l' utilizzo delle somme non impegnate e rimaste disponibili sugli ordini di accreditamento ed erroneamente trasportate anche per più esercizi finanziari, ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 20 giugno 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 164

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 136, comma 4, L. R. 37/1993
Art. 165
 
1. Il personale assunto mediante contratti di lavoro a termine in attuazione dell' articolo 83 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale in cui è stata disposta l' assunzione, purché sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età.
2. Al personale di cui al comma 1, spetta alla data di inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio iniziale della qualifica funzionale di inquadramento;
b) quota salario, di riallineamento di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

3. Per la determinazione della quota salario di cui al comma 2, lettera b), la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell' articolo 23 ed al primo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di inquadramento nel ruolo unico regionale. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 26, primo comma, della legge regionale n. 49 del 1984, per << stipendio in godimento >> e per << stipendio iniziale >> si intende lo stipendio iniziale di cui alla lettera a).
4. Qualora, per effetto dell' inquadramento al personale di cui al comma 1 venisse attribuito, uno stipendio inferiore a quello in godimento, è attribuito per la differenza un assegno personale riassorbibile con i successivi salari di anzianità.
5. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima.
6. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 si consegue previo superamento di una prova d' esame tecnico - pratica, i cui criteri e modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996
Art. 166

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993
Art. 168
 
1. Sono abrogati l' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con gli articoli 32 e 33 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e l' articolo 31 della citata legge regionale n. 26 del 1988.
2. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 continuano a trovare applicazione limitatamente alle domande di trasferimento del contributo presentate non oltre il 31 dicembre 1990 in relazione alle quali non sia ancora intervenuto, alla predetta data, il provvedimento autorizzatorio del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato alla ricostruzione.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 41, comma 1, L. R. 48/1991
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 42, L. R. 48/1991
3Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 64/1991
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 9/1994
Art. 169
 
2. Le disposizioni soppresse a norma del comma 1 continuano a trovare applicazione relativamente alle istanze presentate, fino ad un anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al Comune competente per il successivo inoltro alla Segreteria generale straordinaria, da parte di soggetti che, alla predetta data, hanno inoltrato domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni. Possono tuttavia essere presentate senza limiti temporali le istanze formulate in seguito all' emissione di un provvedimento di diniego del contributo, adottato in via di autotutela in luogo di altro provvedimento di diniego, previamente annullato, sulla base del quale sia stata presentata istanza entro il predetto termine.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 43, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 170
 
1. Sono abrogate le disposizioni contenute nell' articolo 25 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e 9 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.