LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 56
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l' entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.
2. Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande di cui al sesto ed al settimo comma del surrichiamato articolo 47, sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni. Resta fermo al 31 dicembre 1990 il termine annuale per l' esecuzione dei lavori previsto dall' ottavo comma dell' articolo 47 della citata legge regionale n. 53 del 1984, come stabilito dall' articolo 6 della citata legge regionale n. 24 del 1989.
3. Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 47 della citata legge regionale n. 53 del 1984, oltre i termini utili ivi fissati, così come da ultimo prorogati dall' articolo 6 della citata legge regionale n. 24 del 1989; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti indicati al quinto comma dell' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, nel caso in cui il termine ivi fissato sia inutilmente scaduto.