LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 111
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Meduno i finanziamento necessari per il ripristino di un edificio danneggiato dagli eventi sismici, destinato al 6 maggio 1976 ad uso scolastico ed a servizi sociali, già ammesso ai benefici previsti dalla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il ripristino può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento volti a consentire una diversa destinazione d' uso dell' edificio, nell' ambito dei servizi pubblici o sociali, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell' organismo edilizio.
3. A tal fine il Comune interessato deve presentare apposita domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, esclusa quella contenuta nel secondo comma dell' articolo 75 della citata legge regionale n. 63 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per gli interventi di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Meduno, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 3 da art. 89, comma 1, L. R. 37/1993