LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 109
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per l' ampliamento degli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il cui recupero sia già stato ammesso ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34.
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 47, comma 3, L. R. 48/1991