LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 settembre 1990, n. 48

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e inquadramento del personale del Centro regionale vitivinicolo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/09/1990
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
210.01 - Agricoltura

Art. 8
 
1. Al personale inquadrato ai sensi della presente legge spetta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60, il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica d' inquadramento.
2. Qualora il personale inquadrato sia in godimento, presso l' Ente di provenienza alla data d' inquadramento, di un trattamento economico superiore a quello che gli compete nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale, pari alla differenza tra il predetto trattamento già goduto ed il nuovo, riassorbibile con i successivi salari individuali di anzianità.
3. Trovano applicazione, nei confronti del personale inquadrato, gli articoli 145 e 199, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, previa presentazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle istanze e della documentazione ivi previste.