LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 settembre 1990, n. 48

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e inquadramento del personale del Centro regionale vitivinicolo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/09/1990
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
210.01 - Agricoltura

Art. 12
 
1. In sede di prima applicazione della presente legge l' assegnazione del personale al Centro regionale vitivinicolo avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali.
2. Del contingente di cui al comma 1 fa parte, per un periodo non inferiore a cinque anni, il personale inquadrato ai sensi della presente legge.