LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 settembre 1990, n. 48

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e inquadramento del personale del Centro regionale vitivinicolo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/09/1990
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
210.01 - Agricoltura

Art. 11
 
1. Il Direttore del Centro regionale vitivinicolo può essere scelto fra tecnici con esperienza pluriennale nello specifico settore della viticoltura e dell' enologia ed assunto con contratto a tempo indeterminato, regolato dalle norme sull' impiego privato.
2. L' assunzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
3. Per il trattamento economico, normativo e previdenziale del Direttore dell' Ente, si osserva il contratto nazionale di lavoro della categoria, le cui modalità di applicazione sono stabilite dalla Giunta regionale.
4. Per l' indennità di missione e trasferta sono applicate al dipendente a contratto le norme vigenti per il personale con l' incarico di Direttore regionale.
5. Nei confronti del dipendente si applicano le disposizioni dell' articolo 43 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
6. Qualora il trattamento economico sia inferiore a quello che compete al personale di cui all' articolo 24, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti.