LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1990, n. 30

Interventi regionali in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone. Modifica alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, recante norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli - Venezia Giulia. Aumento della partecipazione azionaria della Regione nella Società << Idrovie SpA >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/1990
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 7
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 1 bis dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, così come inserito dall' articolo 3, fanno carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.