LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 98
 Edilizia agevolata
1.
Il comma 1 dell' articolo 97 bis della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, così come inserito dall' articolo 41 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< 1. Le annualità non ancora impegnate dei limiti di impegno previsti per l' edilizia agevolata possono essere destinate, per tutta la durata dei limiti stessi, anche alla concessione di contributi << una tantum >> secondo la disciplina prevista dal decimo comma dell' articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.