LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 luglio 1990, n. 29

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 22
 Opere universitarie
(programma 2.3.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per il funzionamento delle Opere universitarie, di cui all' articolo 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, relative alle Università degli studi di Trieste e di Udine, divenute enti dipendenti dalla Regione ai sensi del comma 2 dell' articolo 1 della DPR 19 marzo 1990, n. 70, in attesa dell' emanazione del provvedimento legislativo regionale ivi previsto.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 potranno essere concessi ed erogati in un' unica soluzione ed in via anticipata.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni nell' anno 1990.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituto - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5222 (2.1.155.2.06.06) con la denominazione << Finanziamenti per il funzionamento delle Opere universitarie della Regione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l' anno 1990.
5. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5222 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.