LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 maggio 1990, n. 23

Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/1990
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna

Art. 7
 (Trattamento economico)
1. Alla Presidente della Commissione spetta un'indennità mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore all'80 per cento dell'indennità di funzione dei Presidenti di Commissione permanente del Consiglio regionale.
2. Alle commissarie e ai commissari spetta un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore a 100 euro.
3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. Alla Presidente, alle commissarie e ai commissari che risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro di cui al comma 5 dell'articolo 6 spetta il trattamento di missione con le modalità e nella misura previste per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.
5. Per la partecipazione a incontri, convegni o seminari nonché per l'effettuazione di sopralluoghi connessi con l'attività di verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla Regione, in località diverse dal comune ove ha sede la Commissione, alla Presidente e alle commissarie o commissari da lei delegati spetta il trattamento di missione di cui al comma 4.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 42, comma 2, L. R. 1/2000
2Articolo sostituito da art. 19, comma 6, L. R. 17/2004
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 22, L. R. 1/2005
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 22, L. R. 1/2005
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 22, L. R. 27/2012, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 42, comma 1, L. R. 10/2013
6Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 24/2014
7Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014
8Comma 3 sostituito da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 24/2014
9Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 11/2018
10Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 11/2018
11Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 11/2018