LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 maggio 1990, n. 23

Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/1990
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna

Art. 4
 (Composizione e nomina della Commissione)
1. La Commissione è composta dalla Consigliera o Consigliere regionale di parità di cui all' articolo 16 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e da quattordici commissarie o commissari che siano rappresentative/i dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale e abbiano in questo campo riconosciuta esperienza e competenza nei diversi aspetti e profili.
2. La nomina delle e dei componenti della Commissione è così determinata:
a) dieci componenti vengono nominate/i dal Presidente della Regione sulla base delle candidature richieste dallo stesso ai movimenti e alle associazioni di cui al comma 1 di riconosciuta rappresentatività regionale e alle organizzazioni regionali degli imprenditori e imprenditrici e dei lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonome maggiormente rappresentative;
b) quattro componenti vengono elette/i dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno, sulla base di specifica esperienza e competenza acquisita rispettivamente nei settori: dell'assistenza sociale, della sanità e della tutela dell'ambiente, dell'economia e del lavoro, della cultura e dell'informazione, dell'istruzione e della formazione professionale.
3. I componenti uomini della Commissione non possono essere in quota superiore al 30 per cento.
4. Fanno parte, altresì, di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica e un rappresentante dei Consiglieri regionali in carica.
5. Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 2, lettera a), i movimenti e le associazioni di cui al comma 1, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comunicano i nomi delle candidate e dei candidati e i relativi curricula al Presidente della Regione che provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi sessanta giorni.
6. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione; le commissarie e i commissari possono essere confermati una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie o di uno dei commissari si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalità indicate ai commi 2 e 5.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 19, comma 3, L. R. 17/2004
2Parole sostituite al comma 1 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013
4Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 11/2018