LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 maggio 1990, n. 23

Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/1990
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna

Art. 2
 Funzioni
1. La Commissione svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne.
2. Le Commissione nell' autonomo svolgimento delle proprie funzioni consulta, a propria discrezione, ogni espressione della realtà femminile e mantiene rapporti con organi consultivi dello Stato e delle altre Regioni aventi le medesime finalità istituzionali.
3. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) promuove indagini conoscitive e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione della donna, anche immigrata, nella regione e sulla condizione delle donne emigrate;
b) cura la raccolta sistematica e la diffusione della documentazione concernente la condizione femminile nella regione, in particolare nella pubblica amministrazione e stimola la crescita della cultura delle pari opportunità presso gli amministratori locali;
c) può formulare proposte per armonizzare l' attività legislativa ed amministrativa della Regione e degli enti regionali alle finalità della presente legge;
d) presenta al Consiglio regionale osservazioni sui progetti di legge che direttamente o indirettamente abbiano rilevanza per la condizione femminile;
e) esprime parere obbligatorio sugli strumenti di programmazione generale o settoriale della Regione, sugli atti a carattere regolamentare, nonché sui piani di riparto della spesa che siano considerati dalla Giunta regionale di rilevanza diretta per la condizione femminile;
f) favorisce e promuove la presenza delle donne nelle nomine di competenza della Regione;
g) predispone e promuove progetti di << azioni positive >> tesi ad espandere l' accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne;
h) esamina e valuta progetti e iniziative per azioni positive da ammettere a contributo regionale ai sensi dell' art. 3, comma 9.

4. La Presidenza della Commissione convoca annualmente l'Assemblea regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale iscritti all' elenco di cui all' articolo 8 e delle rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori e imprenditrici, dei lavoratori e lavoratrici dipendenti ed autonome e dei movimenti femminili delle formazioni politiche rappresentate in Consiglio regionale per illustrare e discutere l'attività svolta dalla Commissione.
5. La Presidenza della Commissione può convocare Assemblee territoriali con le medesime modalità e fini previsti al comma 4.
6. La Commissione invia annualmente al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e alle componenti dell' Assemblea regionale, una relazione sulla condizione della donna nella regione e sullo stato di attuazione degli obiettivi delle pari opportunità, da porre in discussione in Consiglio regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, L. R. 11/2018