LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 marzo 1990, n. 13

Disposizioni urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/1990
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 6
 
1. All' articolo 15, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 il numero << 57 >> è sostituito dal numero << 59 >> e dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
<< f) con riferimento ai soli scrutini per l' accesso alle qualifiche di consigliere e funzionario: superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post - laurea con esame finale, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede e qualora non siano già previsti quali requisiti per l' accesso al profilo professionale medesimo, (fino ad un massimo di punti 2 e di punto 0,50 per ciascun titolo). >>.