LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 1990, n. 12

Interventi a favore delle imprese del settore turistico, nonché della pesca marittima e dell' acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari danneggiate dal fenomeno delle alghe nell' Alto Adriatico. Ulteriori interventi riguardanti il settore del turismo (rifinanziamento ed ulteriori modificazioni della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16; modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 26 agosto 1966, n. 24, 23 agosto 1982, n. 60 e 13 maggio 1985, n. 20).

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  13/03/1990
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.02 - Pesca - Acquacoltura

TITOLO II
 ULTERIORI INTERVENTI RIGUARDANTI IL
SETTORE DEL TURISMO (RIFINANZIAMENTO
E ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA LEGGE
REGIONALE 25 AGOSTO 1965, N. 16;
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI
REGIONALI 26 AGOSTO 1966, N. 24, 23
AGOSTO 1982, N. 60, E 13 MAGGIO 1985, N. 20).
Art. 5
 
1. Per le finalità previste dall' art. 2, lettere a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è autorizzata la spesa di lire 2.107.623.000 per l' anno 1990.
2. A tal fine sul capitolo 8434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, viene iscritto lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.107.623.000 per l' anno 1990.
3. Al predetto onere di lire 2.107.623.000 si fa fronte, per lire 2.000 milioni, mediante prelevamento del capitolo 8920 (fondo globale), Partita n. 12 (fondi statali), dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, corrispondente alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7/Rag. del 30 gennaio 1990 e, per lire 107.623.000, con la quota di maggiore assegnazione statale a valere sul fondo per l' anno 1989 di cui agli articoli 13 e 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per la cui acquisizione lo stanziamento del capitolo 407 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 107.623.000 per l' anno 1990.
4. Sul precitato capitolo 8434 viene altresì elevato lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.107.623.000. A tale maggior stanziamento si provvede, per lire 2.000 milioni, mediante prelevamento dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990 e per lire 107.623.000 a fronte dell' aumento, di pari importo, dello stanziamento di cassa del capitolo 407 dello stato di previsione dell' entrata previsto al comma 3.
Art. 6

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 67, comma 1, L. R. 29/1990
2Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 11
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.