Art. 5
1. Per le finalità previste dall' art. 2, lettere a) e b), della
legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è autorizzata la spesa di lire 2.107.623.000 per l' anno 1990.
2. A tal fine sul capitolo 8434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, viene iscritto lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.107.623.000 per l' anno 1990.
3. Al predetto onere di lire 2.107.623.000 si fa fronte, per lire 2.000 milioni, mediante prelevamento del capitolo 8920 (fondo globale), Partita n. 12 (fondi statali), dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, corrispondente alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7/Rag. del 30 gennaio 1990 e, per lire 107.623.000, con la quota di maggiore assegnazione statale a valere sul fondo per l' anno 1989 di cui agli articoli 13 e 14 della
legge 17 maggio 1983, n. 217, per la cui acquisizione lo stanziamento del capitolo 407 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 107.623.000 per l' anno 1990.
4. Sul precitato capitolo 8434 viene altresì elevato lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.107.623.000. A tale maggior stanziamento si provvede, per lire 2.000 milioni, mediante prelevamento dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990 e per lire 107.623.000 a fronte dell' aumento, di pari importo, dello stanziamento di cassa del capitolo 407 dello stato di previsione dell' entrata previsto al comma 3.