LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 1990, n. 12

Interventi a favore delle imprese del settore turistico, nonché della pesca marittima e dell' acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari danneggiate dal fenomeno delle alghe nell' Alto Adriatico. Ulteriori interventi riguardanti il settore del turismo (rifinanziamento ed ulteriori modificazioni della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16; modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 26 agosto 1966, n. 24, 23 agosto 1982, n. 60 e 13 maggio 1985, n. 20).

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  13/03/1990
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 1
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di garanzia fidi tra le imprese commerciali delle province di Trieste, Gorizia e Udine, istituiti ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, un contributo straordinario di lire 1.000 milioni al fine di agevolare l' accesso al credito a breve e medio termine a favore delle imprese turistiche operanti nei comuni costieri.
2. L' Assessore alle finanze, di concerto con l' Assessore al commercio e turismo, provvede, ai sensi dell' art. 28 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ad emanare opportune direttive per l' attuazione degli interventi di cui al precedente comma.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8441 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione << Contributo straordinario ai consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali delle province di Trieste, Gorizia e Udine per favorire l' accesso al credito da parte delle imprese turistiche operanti nei comuni costieri >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
5. All' onere di lire 1.000 milioni, in termini di competenza, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28 - Partita n. 17 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
6. Sul precitato capitolo 8441 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.