LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


CAPO III
 Passaggi di qualifica mediante scrutini
per merito comparativo
Art. 13
 
1. In via eccezionale e transitoria, i passaggi di qualifica con decorrenza 1 gennaio 1984, 1 gennaio 1985, 1 gennaio 1986, 1 gennaio 1987 prevista dalla legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, nonché quelli con decorrenza 1 gennaio 1988 e 1 gennaio 1989 avvengono, mediante scrutinio per merito comparativo secondo le disposizioni contenute nel presente Capo e secondo la vigente normativa regionale, in quanto applicabile.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 47/1990
Art. 14
 
1. Con riferimento all' articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, i posti disponibili per i passaggi di qualifica con decorrenza 1° gennaio 1984, 1° gennaio 1985, 1° gennaio 1986 e 1° gennaio 1987, risultano essere i seguenti:
1.1.841.1.851.1.861.1.87
Funzionari3792262
Consiglieri3691955
Segretari4182079
Coadiutori4391752


2. Ad integrazione di quanto disposto dall' articolo 6 della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, risultano disponibili per i passaggi di qualifica con decorrenza 1° gennaio 1988 e 1° gennaio 1989, i seguenti posti:
1.1.881.1.89
Funzionari2044
Consiglieri6932
Segretari2811
Coadiutori3116


3. L' attribuzione ai singoli profili professionali dei posti disponibili di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo quanto indicato nell' allegato B alla presente legge.
Art. 15
 
1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 168, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli scrutini di cui all' articolo 13, vengono effettuati dalla Commissione paritetica costituita in seno al Consiglio di amministrazione del personale con poteri deliberanti, la quale opera secondo le modalità di funzionamento stabilite dagli articoli 9 e 10 del Regolamento di cui all' articolo 168, ultimo comma, della citata legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
2. Sulla base della relazione, di cui all' articolo 16, del Direttore regionale, dell' Ente regionale o del Servizio autonomo competente la Commissione paritetica attribuisce uno dei seguenti giudizi sintetici a ciascun elemento parametrale: ottimo, elevato, buono, sufficiente, scarso; attribuisce altresì un punteggio definitivo alla relazione stessa, nonché agli altri titoli valutabili.
3. La Commissione paritetica esamina, ai fini delle promozioni, i seguenti titoli valutabili per un totale massimo complessivo di punti 59:
a) anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di appartenenza superiore a cinque anni, valutabile fino ad un massimo di 15 anni. (Punti 0,60 per ogni anno, punti 0,05 per ogni mese intero fino ad un massimo di punti 9);
b) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa in materia di concorsi pubblici per la qualifica ed il profilo professionale di accesso. (Punti 5); ( per l' accesso alla qualifica di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza della qualifica di consigliere);
c) relazione di cui all' articolo 16. (Fino ad un massimo di punti 35);
d) idoneità conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l' Amministrazione regionale per posti della medesima qualifica funzionale e di profilo professionale omogeneo a quello cui si accede. (Punti 3);
e) conseguimento della qualifica di appartenenza mediante concorsi, selezioni o prove, svolti per esami o per titoli ed esami. (Punti 5);
f) con riferimento ai soli scrutini per l' accesso alle qualifiche di consigliere e funzionario: superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post - laurea con esame finale, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede e qualora non siano già previsti quali requisiti per l' accesso al profilo professionale medesimo. (Fino ad un massimo di punti 2 e di punto 0,50 per ciascun titolo).

4. Tutti i requisiti ed i titoli valutabili, salvo quanto previsto per la relazione di cui all' articolo 16, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell' anno precedente a quello cui si riferisce lo scrutinio.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 13/1990
2Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 13/1990
Art. 16
1. Tra i titoli valutabili, va ricompresa una relazione redatta dal Direttore regionale, dal Direttore dell' Ente o dal Direttore del Servizio autonomo competente e riferentesi alla quantità ed alla qualità del servizio svolto dal candidato per un periodo complessivo di un anno calcolato dalla data di richiesta della relazione di cui all' articolo 18.
2. Per Direttore regionale, Direttore dell' Ente o Direttore del Servizio autonomo competente a redigere la relazione si intende quello che, alla data di entrata in vigore della presente legge, diriga la Direzione regionale, l' Ente o il Servizio autonomo cui il dipendente risulta assegnato.
3. Qualora la relazione del Direttore regionale, Direttore dell' Ente o Direttore del Servizio autonomo competente non possa riferirsi per intero al periodo indicato al comma 1, dovrà tenersi conto degli elementi forniti dai Direttori regionali, degli Enti o dei Servizi autonomi che abbiano diretto le strutture organizzative presso le quali il dipendente abbia prestato servizio nel periodo preso in considerazione.
4. Qualora la relazione riguardi dipendenti che, per almeno la metà del periodo indicato al comma 1, si sono trovati in posizione di comando presso altre Amministrazioni od Enti di cui all' articolo 46, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ovvero assenti per congedo od aspettativa, la relazione stessa verrà redatta dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale, sulla base degli elementi in possesso.
5. Qualora la Commissione paritetica di cui all' articolo 15 lo richieda la relazione potrà essere integrata da ulteriori elementi di informazione forniti dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 3, L. R. 47/1990
2Comma 2 interpretato da art. 19, comma 1, L. R. 47/1990
3Articolo interpretato da art. 92, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 17
 
1. La relazione di cui all' articolo 16 viene redatta sulla base della scheda di valutazione riportata nell' allegato C alla presente legge.
2. Ad ognuno degli elementi parametrali riportati nella scheda di valutazione, raggruppati nella I e II categoria, nonché ad ognuna delle sottovoci in cui i suddetti elementi sono articolati, il Direttore regionale, il Direttore dell' Ente o il Direttore del Servizio autonomo competente assegna un giudizio analitico.
3. Sulla base del giudizio analitico assegnato, la Commissione paritetica esprime, per ciascun elemento parametrale, un giudizio sintetico, ai sensi dell' articolo 15, attribuendo altresì, alla luce degli elementi contenuti nella relazione, i relativi punteggi entro i limiti riportati nell' allegato E alla presente legge. Esaurita tale fase, la Commissione attribuisce il punteggio a ciascun titolo valutabile, procedendo inoltre alla determinazione della somma complessiva dei titoli medesimi.
4. Non saranno considerati idonei e pertanto saranno esclusi dalla graduatoria, i dipendenti i quali, nella valutazione della relazione non avranno raggiunto un punteggio minimo di punti 18.
5. La relazione deve essere unica per ogni partecipante agli scrutini per le decorrenze 1 gennaio 1984, 1 gennaio 1985, 1 gennaio 1986, 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988; la Commissione paritetica, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione regionale dell' organizzazione e del personale, indicherà nella relazione medesima la prima decorrenza utile per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo.
6. Per le decorrenze di cui al comma 5, i dipendenti idonei, ma non promossi nel primo scrutinio al quale hanno titolo a partecipare, saranno inseriti nelle eventuali successive graduatorie con decorrenza relativa agli anni corrispondenti.
7. I posti disponibili, ma non assegnati nei singoli scrutini, saranno attribuiti agli scrutini con decorrenza relativa agli anni successivi, nei medesimi profili professionali o gruppi di profili professionali.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 2, L. R. 47/1990
Art. 18
 
1. Ai fini dell' effettuazione degli scrutini per merito comparativo di cui all' articolo 13, relativi alle decorrenze 1 gennaio 1984, 1 gennaio 1985, 1 gennaio 1986, 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale delegato all' organizzazione ed al personale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiede ai Direttori regionali, di Enti regionali e di Servizi autonomi competenti le relazioni analitiche.
2. AI fini dell' effettuazione degli scrutini per merito comparativo di cui all' articolo 13 relativi alla decorrenza 1 gennaio 1989, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale delegato all' organizzazione e al personale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie degli scrutini per merito comparativo relativi alla decorrenza 1 gennaio 1984, richiede ai Direttori regionali, di Enti regionali e di Servizi autonomi competenti le relazioni analitiche.
Art. 19
 
1. Nell' allegato D alla presente legge sono indicati i criteri di corrispondenza tra i profili professionali di provenienza ed i profili professionali di accesso ai fini degli scrutini di cui all' articolo 13.
Art. 20
 
1. Il Direttore regionale, dell' Ente regionale o del Servizio autonomo competente, entro venti giorni dal ricevimento dell' invito a redigere la relazione, trasmette copia della stessa alla Commissione paritetica di cui all' articolo 15, nonché al dipendente interessato. Questi, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relazione, può avvalersi della facoltà di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni alla Commissione paritetica la quale, ove ritenga opportuno procedere ad un approfondimento, rinvia la relazione al Direttore regionale, dell' Ente regionale o del Servizio autonomo competente, ai fini di una revisione del giudizio e della presentazione delle proprie controsservazioni.
2. Esaurita la fase di cui al comma 1, si procede ai sensi dell' articolo 15, comma 3.
Art. 21
 
1. La Commissione paritetica nei limiti indicati dall' articolo 15, deve preventivamente stabilire i criteri per la valutazione dei titoli e, ove occorra, una gradualità di punteggio nell' ambito di ciascuna categoria.
2. Ai fini della valutazione della relazione di cui all' articolo 16, la Commissione paritetica attribuisce a ciascun elemento parametrale, ai sensi dell' articolo 15, un giudizio sintetico assegnando altresì, ai sensi dell' articolo 17, i relativi punteggi entro i limiti di cui all' allegato E alla presente legge.
Art. 22
 
1. La valutazione complessiva dello scrutinio risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti dal dipendente.
2. Le graduatorie sono formate secondo l' ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva di cui al comma 1.
3. A parità di merito la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica di appartenenza; a parità di questa dalla maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di questa dal punteggio della relazione e quindi dell' età.
4. Vengono promossi i primi elencati nelle graduatorie, in relazione al numero dei posti da ricoprire per ciascuna delle decorrenze cui si riferiscono gli scrutini.
5. Le graduatorie dei promossi sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato all' organizzazione ed al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale e vengono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 23
 
1. Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, partecipa agli scrutini per merito comparativo di cui all' articolo 13, secondo la seguente equiparazione:
Livelli funzionali-retributiviQualifica funzionale
I livellocommesso
II livelloagente tecnico
III livellocoadiutore
IV livellosegretario
V livelloconsigliere


2. Nel caso di passaggio alla qualifica funzionale superiore, il personale di cui al comma 1 cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.
Art. 24
 
1. Con apposita legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà ridisciplinata organicamente, sia con riferimento al sistema di accesso sia con riferimento alla determinazione dei posti disponibili, la materia dei passaggi di qualifica a partire da quelli con effetto 1 gennaio 1991; la medesima legge regionale conterrà altresì la necessaria disciplina transitoria di raccordo.