LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 9
 
1. I funzionari appartenenti al profilo professionale giuridico - amministrativo - legale, programmatico - statistico o finanziario - contabile - economico, nonché quelli appartenenti ai profili professionali che non hanno una corrispondenza nella qualifica di dirigente partecipano agli scrutini da effettuarsi congiuntamente per i posti disponibili in detti profili professionali; i funzionari appartenenti al profilo professionale urbanista, ingegnere o geologo partecipano agli scrutini indetti congiuntamente per i posti disponibili in detti profili; i funzionari appartenenti ad un altro profilo partecipano agli scrutini indetti per i posti disponibili nei corrispondenti profili.
2. I promossi per scrutinio per i posti da conferire congiuntamente in quanto disponibili in gruppi di profili professionali accedono, nella qualifica di dirigente, al profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, ovvero al profilo professionale di dirigente giuridico - amministrativo - legale qualora appartengano a profili professionali che non hanno corrispondenza nella qualifica di dirigente.