LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 8
 
1. Ai fini dell' effettuazione degli scrutini per merito comparativo per le decorrenze 1 luglio 1983 e 1 gennaio 1985, il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore delegato all' organizzazione ed al personale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiede ai Direttori regionali, di Enti regionali o di Servizi autonomi competenti, le relazioni analitiche.
2. Ai fini dell' effettuazione degli scrutini per merito comparativo per le decorrenze 1 gennaio 1989 e per quella relativa alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore delegato dall' organizzazione e al personale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie degli scrutini per merito comparativo per l' accesso alla qualifica di funzionario di cui all' articolo 13, relativi rispettivamente alle decorrenze 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, richiede ai Direttori regionali, di Enti regionali o di Servizi autonomi competenti, le relazioni analitiche.