LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 26
 
1. In relazione alle crescenti necessità derivanti dalla costituzione del nuovo assetto organizzativo introdotto dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e dalle numerose cessazioni dal servizio di personale appartenente alla qualifica di dirigente, il personale in servizio che abbia conseguito l' idoneità in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l' Amministrazione regionale per posti di qualifica dirigenziale, e che non abbia titolo agli inquadramenti di cui all' articolo 2, comma 2, viene inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente nel profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza ovvero, qualora appartenga a profili professionali privi di corrispondenza, nel profilo professionale di dirigente giuridico - amministrativo - legale.
2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1, avviene con effetto, ai fini giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie relative agli scrutini per merito comparativo per le decorrenze 1 luglio 1983 e 1 gennaio 1985, di cui all' articolo 2.