LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 25
 
1. Il personale che, promosso a qualifica superiore a quella rivestita alla data del 24 febbraio 1984 sulla base di atti registrati dal competente organo di controllo, abbia superato il prescritto periodo di prova, rimane inquadrato nella suddetta qualifica superiore, fatti salvi le decorrenze ed i benefici previsti dall' articolo 21 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54.
2. Il personale che, promosso a qualifica superiore a quella rivestita alla data del 24 febbraio 1984 sulla base di atti registrati dal competente organo di controllo, rientri nella previsione di cui all' articolo 5, primo comma, della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, rimane inquadrato nella suddetta qualifica superiore fatti salvi le decorrenze ed i benefici di cui al comma 1.
3. Il personale che, immesso nella qualifica superiore a quella rivestita alla data del 24 febbraio 1984, stesse usufruendo, alla suddetta data, del collocamento in aspettativa, per l' esercizio di funzioni pubbliche, rimane inquadrato nella suddetta qualifica superiore fatti salvi le decorrenze ed i benenfici di cui al comma 1.
4. Il personale che, immesso nella qualifica superiore a quella rivestita alla data del 24 febbraio 1984, sia transitato nei ruoli del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei TTAARR, rimane inquadrato nella suddetta qualifica superiore fatti salvi le decorrenze ed i benefici di cui al comma 1.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 20/1996