Art. 25
1. Il personale che, promosso a qualifica superiore a quella rivestita alla data del 24 febbraio 1984 sulla base di atti registrati dal competente organo di controllo, abbia superato il prescritto periodo di prova, rimane inquadrato nella suddetta qualifica superiore, fatti salvi le decorrenze ed i benefici previsti dall'
articolo 21 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54.
2. Il personale che, promosso a qualifica superiore a quella rivestita alla data del 24 febbraio 1984 sulla base di atti registrati dal competente organo di controllo, rientri nella previsione di cui all'
articolo 5, primo comma, della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, rimane inquadrato nella suddetta qualifica superiore fatti salvi le decorrenze ed i benefici di cui al comma 1.
3. Il personale che, immesso nella qualifica superiore a quella rivestita alla data del 24 febbraio 1984, stesse usufruendo, alla suddetta data, del collocamento in aspettativa, per l' esercizio di funzioni pubbliche, rimane inquadrato nella suddetta qualifica superiore fatti salvi le decorrenze ed i benenfici di cui al comma 1.
4. Il personale che, immesso nella qualifica superiore a quella rivestita alla data del 24 febbraio 1984, sia transitato nei ruoli del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei TTAARR, rimane inquadrato nella suddetta qualifica superiore fatti salvi le decorrenze ed i benefici di cui al comma 1.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 20/1996