LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 21
 
1. La Commissione paritetica nei limiti indicati dall' articolo 15, deve preventivamente stabilire i criteri per la valutazione dei titoli e, ove occorra, una gradualità di punteggio nell' ambito di ciascuna categoria.
2. Ai fini della valutazione della relazione di cui all' articolo 16, la Commissione paritetica attribuisce a ciascun elemento parametrale, ai sensi dell' articolo 15, un giudizio sintetico assegnando altresì, ai sensi dell' articolo 17, i relativi punteggi entro i limiti di cui all' allegato E alla presente legge.