LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 16
1. Tra i titoli valutabili, va ricompresa una relazione redatta dal Direttore regionale, dal Direttore dell' Ente o dal Direttore del Servizio autonomo competente e riferentesi alla quantità ed alla qualità del servizio svolto dal candidato per un periodo complessivo di un anno calcolato dalla data di richiesta della relazione di cui all' articolo 18.
2. Per Direttore regionale, Direttore dell' Ente o Direttore del Servizio autonomo competente a redigere la relazione si intende quello che, alla data di entrata in vigore della presente legge, diriga la Direzione regionale, l' Ente o il Servizio autonomo cui il dipendente risulta assegnato.
3. Qualora la relazione del Direttore regionale, Direttore dell' Ente o Direttore del Servizio autonomo competente non possa riferirsi per intero al periodo indicato al comma 1, dovrà tenersi conto degli elementi forniti dai Direttori regionali, degli Enti o dei Servizi autonomi che abbiano diretto le strutture organizzative presso le quali il dipendente abbia prestato servizio nel periodo preso in considerazione.
4. Qualora la relazione riguardi dipendenti che, per almeno la metà del periodo indicato al comma 1, si sono trovati in posizione di comando presso altre Amministrazioni od Enti di cui all' articolo 46, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ovvero assenti per congedo od aspettativa, la relazione stessa verrà redatta dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale, sulla base degli elementi in possesso.
5. Qualora la Commissione paritetica di cui all' articolo 15 lo richieda la relazione potrà essere integrata da ulteriori elementi di informazione forniti dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 3, L. R. 47/1990
2Comma 2 interpretato da art. 19, comma 1, L. R. 47/1990
3Articolo interpretato da art. 92, comma 1, L. R. 18/1996