LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 13
 
1. In via eccezionale e transitoria, i passaggi di qualifica con decorrenza 1 gennaio 1984, 1 gennaio 1985, 1 gennaio 1986, 1 gennaio 1987 prevista dalla legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, nonché quelli con decorrenza 1 gennaio 1988 e 1 gennaio 1989 avvengono, mediante scrutinio per merito comparativo secondo le disposizioni contenute nel presente Capo e secondo la vigente normativa regionale, in quanto applicabile.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 47/1990