LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 12
 
1. La valutazione complessiva dello scrutinio risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti dal dipendente.
2. Le graduatorie sono formate secondo l' ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva di cui al comma 1.
3. A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica di funzionario, a parità di questa dalla maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di questa dal punteggio della relazione e quindi dall' età.
4. Vengono promossi i primi elencati nelle graduatorie in relazione al numero dei posti da ricoprire per ciascuna delle decorrenze cui si riferiscono gli scrutini.
5. Le graduatorie dei promossi sono approvate con decreto del Presidente o dell' Assessore delegato all' organizzazione ed al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale e vengono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.