LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6

Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l' attuazione dei programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/1989
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

CAPO II
 Norme per l' attuazione dei programmi comunitari
Art. 11
 Adeguamento della legislazione regionale
1. L' Amministrazione regionale promuove e favorisce l' utilizzazione degli strumenti finanziari della Comunità europea curando, tramite i competenti organi dello Stato, i rapporti tra i soggetti interessati e le competenti istituzioni comunitarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento dell' integrazione europea, provvede ad adeguare, nell' ambito delle competenze statutarie, la legislazione di settore per promuovere la partecipazione dei soggetti interessati alle azioni previste dagli strumenti di intervento comunitari nel campo scientifico, culturale, sociale, ambientale ed economico con particolare riguardo alle esigenze dei settori agricolo, agro - alimentare, zootecnico, dell' artigianato e della piccola e media industria.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 16, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 3, L. R. 19/2000
Art. 13
 Altri interventi
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 11, comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere spese a carico del Fondo regionale per l' Europa per l' affidamento di incarichi di consulenza per la soluzione di problemi attinenti all' adeguamento della legislazione regionale a norme e prescrizioni della Comunità europea e all' utilizzazione degli strumenti comunitari.
1 bis. Ai fini di una più efficace utilizzazione degli strumenti comunitari di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, mediante stipula di un'apposita convenzione, della FINEST, Società finanziaria per azioni, istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, della quale la Regione Friuli-Venezia Giulia detiene la maggioranza di quote del capitale sociale.
1 ter. Oggetto della convenzione di cui al comma 1 bis sono le azioni di supporto all'Amministrazione regionale che FINEST deve svolgere in ordine:
a) alle attività di informazione, coordinamento, monitoraggio, raccolta, analisi ed elaborazione dei dati statistici, economici e giuridici inerenti alla programmazione ed attuazione dei programmi regionali interessati dai suddetti strumenti comunitari;
b) ad uno sviluppo più incisivo della cooperazione internazionale, con particolare riferimento ad una valorizzazione regionale in seno all'InCE (Iniziativa Centro Europea).
(2)
1 quater. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997. La predetta spesa fa carico al capitolo 741 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
1 quinquies. Al predetto onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 del citato stato di previsione (rubrica n. 33, partita n. 704).
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 28/1997
2Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 28/1997
3Comma 1 quater aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 28/1997
4Comma 1 quinquies aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 28/1997
Art. 14
 Approvazione di progetti comunitari
da parte della Giunta regionale
1. L' approvazione dei progetti attuativi di programmi comunitari, o di progetti comunque ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali della Comunità europea, è disposta dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente nella materia, di concerto con l' Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni.