LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6

Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l' attuazione dei programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/1989
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

CAPO I
 Norme per favorire il processo d' integrazione europea
Art. 1
 Finalità
1. La Regione Friuli - Venezia Giulia, al fine di favorire una più attiva partecipazione dei cittadini al processo di integrazione europea, anche nella prospettiva dell' attuazione del mercato unico europeo, assicura, nell' ambito delle competenze attribuite dallo statuto di autonomia, il collegamento costante della Comunità regionale con le collettività dei Paesi membri della Comunità europea e del Consiglio d' Europa e con le relative istituzioni attraverso:
a) la realizzazione ed il sostegno delle iniziative previste dall' articolo 2;
b) la propria adesione alle organizzazioni europee rappresentative di interessi regionali e locali.
Art. 2
 Fondo regionale per l' Europa
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 1 viene istituito il Fondo regionale per l' Europa.
2. Sono a carico del Fondo le spese che l' Amministrazione regionale sostiene per promuovere, coordinare e realizzare direttamente, o attraverso la concessione di contributi ai soggetti di cui all' articolo 3, le seguenti iniziative:
a) gemellaggi di enti locali della regione con analoghi enti dei Paesi di cui all' articolo 1 della presente legge e all' articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47;
b) scambi con finalità sociale, culturale e professionale promossi ed organizzati da istituzioni, enti o associazioni aventi sede nel Friuli - Venezia Giulia in collaborazione con analoghe organizzazioni dei Paesi di cui alla lettera a), compresi quelli aderenti alla << Convenzione culturale europea >> del Consiglio d' Europa, nel quadro degli accordi stipulati dal Ministero degli affari esteri e dei relativi protocolli bilaterali e multilaterali o nell' ambito di programmi comunitari finalizzati agli scambi stessi e conformemente alle disposizioni attuative adottate in materia dai competenti organi dello Stato;
c) corsi di studio, incontri, convegni, seminari e manifestazioni promossi in regione per le finalità della presente legge;
d) frequenza a corsi di formazione e specializzazione in materia comunitaria presso istituti di livello europeo, mediante la concessione di finanziamenti per l' assegnazione di apposite borse di studio;
e) redazione, raccolta, stampa, diffusione e traduzione di studi, ricerche, progetti, notiziari, riviste e altro materiale di valore scientifico e didattico, che possono contribuire alla diffusione dell' ideale europeistico e al processo di integrazione europea, nonché alla conoscenza delle azioni intraprese al medesimo fine negli altri Paesi di cui all' articolo 1;
f) attività di informazione e aggiornamento professionale per operatori pubblici e privati, intese all' acquisizione di una conoscenza della Comunità europea sul piano istituzionale, giuridico ed amministrativo, con particolare riguardo alla diffusione delle misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate o da adottare per la realizzazione ed il funzionamento del mercato unico europeo;
g) funzionamento e attività delle << Case per l' Europa >> istituite in regione e riconosciute dalla Federazione italiana delle case per l' Europa.
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. Al Fondo predetto fanno altresì carico i contributi regionali per spese di funzionamento delle associazioni, movimenti, comitati operanti statutariamente per il processo d' integrazione europea.
5. Al Fondo predetto fanno inoltre carico le spese di cui all'articolo 13.
Note:
1Comma 2 interpretato da art. 93, comma 1, L. R. 25/1989
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 37, comma 1, L. R. 47/1993 nel testo modificato da art. 3, comma 1, L. R. 53/1993
3Comma 3 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 19/2000
4Comma 5 sostituito da art. 13, comma 2, L. R. 19/2000
5Vedi la disciplina transitoria della lettera a) del comma 2, stabilita da art. 2, comma 7, L. R. 45/2017
Art. 3
 Beneficiari dei contributi
1. Possono beneficiare dei contributi di cui all' articolo 2 gli enti locali, le Università, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione, nonché le istituzioni, le associazioni, e i cittadini, operanti nel Friuli - Venezia Giulia a fini non lucrativi per gli scopi della presente legge.
2. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all' art. 2, comma 2, lettera b), l' Amministrazione regionale può stipulare apposite convenzioni con le istituzioni e le associazioni interessate alle iniziative medesime.
Art. 4
 Comitato regionale per l' Europa
1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Comitato regionale per l' Europa composto in via permanente da:
a) l' Assessore delegato agli affari comunitari ed ai rapporti esterni con funzioni di presidente;
b) il Presidente della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari e per i rapporti esterni;
c) il Direttore regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni;
d) il Direttore regionale dell' Istruzione e della cultura o un suo delegato;
e) i Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine o loro delegati;
f) il Sovrintendente scolastico regionale o un suo delegato;
g) il Presidente della Federazione regionale dell' Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regione d' Europa ( AICCRE ) o un suo delegato;
h) il Presidente dell' Unione regionale delle Province italiane ( UPI ) o un suo delegato;
ik) il Presidente dell' Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o suo delegato;
l) il Presidente dell' Istituto regionale di studi europei del Friuli - Venezia Giulia ( IRSE ) o un suo delegato;
m) il Presidente dell' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ) o un suo delegato;
n) un rappresentante per ciascuna delle sezioni regionali delle seguenti associazioni:
1) Movimento federalista europeo (MFE);
2) Associazione europea degli insegnanti ( AEDE );
o) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo regionale;
p) cinque rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori e dei coltivatori diretti;
q) un rappresentante del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La designazione dei rappresentanti deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta in tal senso formulata dalla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni. Trascorso tale termine, il Comitato è costituito sulla base delle designazioni effettuate, comunque fatte salve le successive integrazioni.
3. Il Presidente del Comitato può, a seconda degli argomenti iscritti all' ordine del giorno, convocare alle sedute, in sottocomitato, i membri direttamente interessati agli argomenti stessi, con gli stessi poteri dell' intero Comitato.
4. Il Presidente del Comitato può, ogni qualvolta sia ritenuto utile, fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, parlamentari europei, rappresentanti di enti locali, di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali o loro sostituti ed esperti.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni.
Note:
1Il Comitato regionale per l' Europa, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
Art. 5
 Costituzione del Comitato
1. Il Comitato regionale per l' Europa è costituito su proposta dell' Assessore delegato agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. Allo stesso modo si provvede all' eventuale sostituzione di coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di far parte del Comitato.
2. Il Comitato rimane in carica per cinque anni.
Art. 6
 Compiti del Comitato
1. Il Comitato rappresenta il momento di coordinamento di tutte le iniziative regionali di significato europeo. In particolare:
a) esprime parere sul programma annuale di cui all' articolo 7;
b) esprime parere sulle domande di riconoscimento presentate ai sensi dell' articolo 10;
c) formula indirizzi e proposte per il coordinamento delle iniziative regionali in materia di rapporti con le Istituzioni comunitarie e con il Consiglio d' Europa e delle attività comunque collegabili con le finalità della presente legge.
Art. 7
 Programma annuale di intervento regionale
1. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 4, approva il programma annuale degli interventi ammessi al finanziamento ai sensi della presente legge.
Art. 8
 Modalità di erogazione dei contributi
1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 2 devono pervenire alla Direzione degli affari comunitari e dei rapporti esterni entro il 31 gennaio di ciascun anno, fatte salve particolari deroghe che possono essere accordate con deliberazione della Giunta regionale per iniziative collegate a programmi comunitari o a programmi nazionali ispirantisi al processo di integrazione europea.
2. Le domande devono essere corredate da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa dell' iniziativa stessa, nonché dallo statuto se trattasi di iniziative promosse da organismi privati.
3. Le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dall' articolo 2, comma 4, devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) relazione riassuntiva dell' attività svolta nell' esercizio precedente a quello di riferimento;
b) programma di attività per l' anno per il quale si chiede la contribuzione regionale e relativo bilancio preventivo;
c) composizione degli organi sociali per i soggetti privati, nonché la documentazione sulla configurazione giuridica dell' ente o associazione.
3 bis. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge si concludono entro centottanta giorni.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 13, comma 22, L. R. 27/2012
Art. 9
 Commisurazione e utilizzo dei contributi
1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi in misura non superiore al 75% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.
2. In casi del tutto eccezionali, tenuto conto della particolare importanza dell' iniziativa, si può prescindere dal limite del 75% di cui al comma 1.
3. I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire, entro il mese di febbraio dell' anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel provvedimento di concessione e nei limiti dell' importo del contributo effettivamente liquidato.
4. La mancata rendicontazione delle spese ammesse comporta la revoca automatica della sovvenzione concessa e, ove questa sia stata erogata, la restituzione della medesima.
Art. 10
 Servizio di promozione europea
1. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, sentito il Comitato regionale per l' Europa di cui all' articolo 4, può riconoscere la funzione di << Servizio di promozione europea >> ad enti ed associazioni aventi sede in regione, purché operino con continuità per il progresso dell' integrazione europea.
2. I criteri per il riconoscimento del << Servizio di promozione europea >> sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge.