LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6

Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l' attuazione dei programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/1989
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 9
 Commisurazione e utilizzo dei contributi
1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi in misura non superiore al 75% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.
2. In casi del tutto eccezionali, tenuto conto della particolare importanza dell' iniziativa, si può prescindere dal limite del 75% di cui al comma 1.
3. I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire, entro il mese di febbraio dell' anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel provvedimento di concessione e nei limiti dell' importo del contributo effettivamente liquidato.
4. La mancata rendicontazione delle spese ammesse comporta la revoca automatica della sovvenzione concessa e, ove questa sia stata erogata, la restituzione della medesima.