LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6

Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l' attuazione dei programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/1989
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 8
 Modalità di erogazione dei contributi
1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 2 devono pervenire alla Direzione degli affari comunitari e dei rapporti esterni entro il 31 gennaio di ciascun anno, fatte salve particolari deroghe che possono essere accordate con deliberazione della Giunta regionale per iniziative collegate a programmi comunitari o a programmi nazionali ispirantisi al processo di integrazione europea.
2. Le domande devono essere corredate da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa dell' iniziativa stessa, nonché dallo statuto se trattasi di iniziative promosse da organismi privati.
3. Le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dall' articolo 2, comma 4, devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) relazione riassuntiva dell' attività svolta nell' esercizio precedente a quello di riferimento;
b) programma di attività per l' anno per il quale si chiede la contribuzione regionale e relativo bilancio preventivo;
c) composizione degli organi sociali per i soggetti privati, nonché la documentazione sulla configurazione giuridica dell' ente o associazione.
3 bis. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge si concludono entro centottanta giorni.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 13, comma 22, L. R. 27/2012